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Ecobonus 110 % infissi: facciamo il punto

[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’ecobonus 110 % contenuto nel Decreto Rilancio prevede una serie di incentivi per il rilancio del settore edilizio attraverso una serie di misure che promuovono interventi di rinnovamento energetico o strutturale degli edifici. Ecco gli aggiornamenti dopo la conversione in legge del 16 Luglio 2020.

Ecobonus 110% per rilanciare il settore edilizio

Con il Decreto-Legge Rilancio  n° 34/2020, diventato effettivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale 128, 19 maggio 2020, il Governo Conte Bis cerca di dare sostegno a vari settori dell’economia fortemente in crisi a causa della pandemia Covid 19. Tra questi il settore edilizio che ha subito forte perdite a causa dello stop dei mesi passati. Il decreto, dopo essere stato approvato alla Camera, è stato finalmente approvato al Senato e convertito dunque in legge il 16 luglio 2020.

Con il Superbonus 110%, lo Stato  prova a rilanciare l’occupazione e svecchiare il patrimonio immobiliare con interventi volti alla riqualificazione energetica, e quindi a minori consumi e benefici ambientali per i cittadini.

I lavori ammessi sono limitati ad una serie ben specifica di interventi, detti trainanti. Per la sostituzione di infissi e serramenti è possibile accedere alla maxi detrazione solo in alcuni casi specifici.  Si attendono in ogni caso i decreti attuativi che fornirà l’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla conversione in legge del DL.

Ecco  i lavori che consentono di usufruire degli incentivi e se la sostituzione di infissi e serramenti rientra in essi.

Ecobonus 110 decreto rilancio in breve

L’Ecobonus 110% si chiama così perché prevede una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per i seguenti interventi detti trainanti nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2022:

  • riqualificazione energetica edifici  per una  superficie edificio  > 25% volta al miglioramento energetico degli stessi (Ecobonus)
  • riqualificazione sismica edifici tramite lavori di riduzione rischio sismico (Sismabonus)
  • installazione impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici

In sostanza nei primi due casi si tratta di un ampliamento delle detrazioni già previste dall’Ecobonus 2020 e dal Sismabonus 2020 fino al 110% con le detrazioni recuperabili in dichiarazione dei redditi in 5 anni invece che 10.

Entro la data del 30 giugno, se terminati i lavori almeno al 60%, vi sono altri 6 mesi aggiuntivi per completarli.

Tetti di spesa,  quali sono

I tetti di spesa variano a seconda dei casi. Come dice il decreto, per quanto riguarda gli interventi di cappottatura la spesa ammissibile è così ripartita:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro per unità immobiliare moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
    composti da più di otto unità immobiliari.
    I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, fotovoltaici ecc, i tetti di spesa invece sono

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità in edifici con unità immobiliari da due a otto
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero di unità in edifici con unità immobiliari con più di otto unità
  • 30.00 euro edifici unifamiliari, o edifici autonomi in complessi plurifamiliari inclusi smaltimento e bonifica vecchio impianto.

Chi ne beneficia

A beneficiare del superbonus 110% sono:

  • condomini
  • persone fisiche come privati
  • cooperative
  • istituti case popolari o simili
  • associazioni sportive dilettantistiche
  • organizzazioni non lucrative utilità sociale

Come funziona ecobonus 110 e cosa prevede per gli infissi

Come funziona dunque questo ecobonus al 110%? Nello specifico possono essere effettuati interventi su

  • condomìni in cui sono site prime e seconde case 
  • sulle prime case monofamiliari.

Sono ora incluse anche le seconde case, ad esclusione di ville signorili, castelli e palazzi. Infatti è stato esteso a massimo due unità immobiliari  per i soggetti che possono beneficiare degli interventi, purché sia dimostrata la realizzazione di interventi sulle parti comuni degli edifici.

Inoltre è stata ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici purché fedele in volumi, sagome, metrature, ma con impianti nuovi e misure antisismiche.

Gli infissi quindi rientrano nella spesa detraibile? 

Posso beneficiare del 110% sostituendo gli infissi se abito in un condominio o se la prima casa è una villetta? La risposta al momento è: solo se accoppiati agli interventi trainanti di cui sopra.  Vediamo che significa.

All’interno di quanto previsto dall’articolo 119 del decreto è possibile effettuare lavori di riqualificazione energetica di un condominio, o villino monofamiliare purché prima casa. Ciò, in parole povere, significa effettuare

  • ristrutturazione facciata condominiale per realizzare cappotto termico
  • sostituzione impianti riscaldamento e raffrescamento condominiali (centralizzati) e fornitura acqua calda attraverso l’installazione di caldaie a condensazione, o caldaie a pompa di calore con impianti fotovoltaici o di microgenerazione.

Quest’ultimo intervento di installazione di caldaie a pompa con pannelli solari vale anche per le prime case unifamiliari.

Ecobonus infissi si o no?

La sostituzione di infissi e serramenti (avvolgibili o altro tipo di schermature, zanzariere) è ammesso solo in un più ampio progetto di ristrutturazione che porti l’edificio a due classi energetiche superiori a quella attuale, o  alla classe energetica più alta possibile. Questo salto di qualità deve essere attestato dalla documentazione presentata all’Enea, Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciata da tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata (deve essere ancora specificata la forma dell’asseverazione).

Attenzione però gli infissi sono rimborsati solo per il  50% della spesa e solo se rientrano in un prezzario disposto dalle regioni, o provincie o dal mercato in base al luogo di intervento. Dovrà essere inoltre attestato che gli interventi sono  stati congrui rispetto alla spesa. Questo è quanto emerge al momento, ma siamo in attesa dei provvedimenti attuativi.Il rischio è che i prezzi non siano congrui per ottenere infissi di qualità e tali da poter ottenere un effettivo salto di classe energetica o di efficientamento.

Quindi, se il condominio  prevede lavori di riqualificazione energetica della facciata e/o degli impianti, sarà possibile sostituire gli infissi degli appartamenti e vani scale poiché l’acquisto e la posa in opera di serramenti adeguati contribuisce ad ottenere classi energetiche superiori e quindi rientra come intervento secondario. Bisognerà però vedere se questi serramenti e schermature dovranno avere dei costi stabiliti dal governo o dalle regioni per accedere al 50% di sconto.

Se non rientro nell’ecobonus 110?

Se invece è  il singolo proprietario di appartamento o villino in condominio che nell’ambito di lavori condominiali di questo tipo volesse sostituire gli infissi per migliorare le prestazioni energetiche della casa? Ad una prima interpretazione dovrebbe essere possibile, ma per averne la certezza bisogna aspettare il decreto attuativo dell’agenzia delle entrate.

Se invece abiti in un condominio che non ha in previsione lavori di coibentatura (cappotto termico)o riqualificazione impianti riscaldamento/raffrescamento? Oppure se volete sostituire gli infissi della casa al mare o in montagna che non si trova in condominio? Potrete comunque beneficiare dell’Ecobonus 2020 che da diritto alla detrazione del 50% in 10 anni o all’eventuale sconto in fattura da parte del fornitore (se aderisce).

Ma proprio sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito che il decreto introduce una novità. Eccola.

La novità su conto in fattura e cessione del credito

Il Decreto-Legge Rilancio estende la possibilità dello sconto in fattura agli interventi illustrati sopra e prevede anche la cessione del credito. Che significa?

Lo sconto in fattura significa che il fornitore ci fa uno sconto sul costo totale fino ad un importo massimo fino al corrispettivo dovuto: Quindi diventa lui titolare del credito che noi avremmo con lo Stato e che ci verrebbe rimborsato in 5 o 10 anni.

Con la cessione del credito,  io che effettuo i lavori ( o il condominio o la cooperativa) o il fornitore possiamo cedere il nostro credito a terzi, ad esempio la banca o una società finanziaria, in cambio di una somma di pari valore. Questo ci consente di monetizzare il credito e ricevere liquidità in cambio.

Non ci resta che attendere l’iter parlamentare per eventuali emendamenti e il decreto attuativo per avere ulteriori elementi e certezze su come procedere. Quest’ultimo dovrebbe essere disponibile 30 giorni dopo la pubblicazione del DL in GU il 18 luglio.

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