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DURC di congruità: dal 1 Novembre scatta l’obbligo

Novità in arrivo per il settore edilizio e non solo: dal 1 Novembre 2021, per tutti gli interventi edilizi per i quali viene effettuata la denuncia di inizio lavori, diventa obbligatorio richiedere il DURC di congruità.

L’importante cambiamento aiuterà a valutare la reale incidenza dei costi di manodopera accertando che le proporzioni di questi siano coerenti alla tipologia di lavoro svolto.

Cos’è il DURC?

Sulla base dell’Accordo collettivo sottoscritto il 10 Settembre 2020 dalle maggiori organizzazioni rappresentative del settore, il Decreto Ministeriale n° 143 del 25 Giugno 2021 ha stabilito le linee guida del nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Tutto avviene tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), un’attestazione rilasciata direttamente dalla Cassa Edile territorialmente competente, la quale si occuperà di verificare l’incidenza della manodopera secondo gli indici minimi di congruità stabiliti durante l’Accordo Collettivo del 20/09.

Quali sono le soglie di incidenza minima della manodopera?

L’obbligo di DURC coinvolge tutte le attività edili pubbliche. Per le opere private, la norma è prevista solo per i lavori con un importo complessivo pari o superiore ai 70.000 €.

La tabella inserita nel DM stabilisce le seguenti percentuali di incidenza minime della manodopera sul valore dell’intervento:

  • Nuova edilizia civile: 14,28%;
  • Nuova edilizia industriale: 5,36% impianti esclusi;
  • Ristrutturazione edifici civili: 22%;
  • Ristrutturazione edifici industriali: 6,69%;
  • Restauro: 30%;
  • Opere stradali: 13,77%.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva certifica che queste cifre siano in regola. Questo può essere rilasciato solo dalla Cassa Edile territorialmente competente dietro richiesta dell’impresa affidataria o un soggetto da essa delegata.

La richiesta va effettuata:

  • Per l’edilizia pubblica: in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, precedentemente al saldo finale;
  • Per i lavori privati: prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

La Cassa Edile comunicherà l’esito in un tempo massimo di 10 giorni.

Cosa succede in caso di incongruità?

Se, a seguito delle verifiche della Cassa Edile, dovessero emergere delle difformità nelle proporzioni tra il valore degli interventi e la manodopera, l’impresa sarà tenuta a regolarizzare la propria posizione versando, entro 15 giorni, l’importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale di congruità.

Allo scadere del 15esimo giorno, l’esito negativo delle verifiche viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, specificando gli importi a debito e le cause dell’irregolarità mentre l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari.

Se l’incongruità dovesse essere in misura pari o inferiore del 5% rispetto alle tabelle, è ancora possibile ottenere il DURC giustificando l’irregolarità tramite una dichiarazione del direttore dei lavori.

In alternativa, si può dimostrare il raggiungimento delle percentuali minime evidenziando la presenza di costi non registrati.

È dunque cura dell’impresa assegnataria assicurarsi che gli importi siano congruenti a quanto previsto dall’Accordo Collettivo.

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