Bonus casa 2026: ristrutturazioni edilizie, bonus sicurezza e tutte le agevolazioni fiscali

Bonus casa 2026: ristrutturazioni edilizie, bonus sicurezza e tutte le agevolazioni fiscali

Il Bonus Casa e il Bonus Infissi 2026: di cosa si tratta

Chi decide di sostituire finestre, porte, serramenti, tapparelle o altri infissi nel 2026 può beneficiare di importanti agevolazioni fiscali previste dallo Stato. Le due principali sono il Bonus Casa e l’Ecobonus, comunemente chiamato Bonus Infissi quando applicato alla sostituzione di serramenti. Entrambe permettono di recuperare fino al 50% della spesa sostenuta, ma con regole, requisiti e limiti diversi che è fondamentale conoscere prima di avviare i lavori.

Il Bonus Casa è disciplinato dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e consiste in una detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Rientra in questa categoria anche la sostituzione di infissi, porte e serramenti, purché l’intervento non si limiti a una semplice manutenzione ordinaria ma comporti un miglioramento qualitativo del componente. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha effettivamente sostenuto le spese.

L’Ecobonus, invece, introdotto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), è una detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti) è specificamente dedicato agli interventi di efficienza energetica ed è valido sia ai fini IRPEF (per le persone fisiche) sia ai fini IRES (per le società). Per la sostituzione di infissi, portefinestre, tapparelle, veneziane e cassonetti che migliorino la trasmittanza termica dell’edificio, l’Ecobonus prevede una detrazione fino al 50% su una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare. I nuovi serramenti devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica (Uw) indicati dal Decreto sull’Ecobonus del 6 agosto 2020, e l’intervento deve riguardare la sostituzione di elementi già esistenti, non una nuova installazione.

505908590 1271904918279013 4700518498408623358 n

Chi Può Usufruire delle Detrazioni

Possono usufruire del Bonus Casa tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento: titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie, detentori come locatari o comodatari purché in possesso del consenso del proprietario, soci di cooperative, imprenditori individuali per gli immobili non strumentali, nonché soggetti che producono redditi in forma associata.

Hanno diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, e il convivente di fatto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016. La detrazione spetta perfino al futuro acquirente che abbia stipulato un compromesso regolarmente registrato, sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua i lavori a proprio carico. Tutti questi soggetti devono essere intestatari di bonifici e fatture.

Per l’Ecobonus la platea è ancora più ampia: possono beneficiarne non solo le persone fisiche ma anche i soggetti IRES, come le società, e le associazioni tra professionisti, a condizione che posseggano o detengano l’immobile oggetto dell’intervento. L’Ecobonus si applica sia agli immobili residenziali sia a quelli non residenziali, il che lo rende particolarmente interessante anche per attività commerciali e professionali.

Le Percentuali di Detrazione e i Limiti di Spesa nel 2026

Grazie alla proroga introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), le aliquote del Bonus Casa sono state confermate anche per l’anno in corso. Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione è del 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale dai titolari di un diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità stessa. Negli altri casi — seconde case, affittuari, comodatari, familiari conviventi non proprietari — l’aliquota si riduce al 36%, sempre con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per l’Ecobonus applicato alla sostituzione di infissi e serramenti, la detrazione è del 50% su una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile (prima casa, seconda casa, immobile commerciale). Questo rende l’Ecobonus particolarmente vantaggioso per chi non destina l’immobile ad abitazione principale e che con il solo Bonus Casa avrebbe diritto alla percentuale ridotta del 36%.

È importante sottolineare che le due agevolazioni non sono cumulabili per le stesse spese: il contribuente può scegliere di richiedere, per la sostituzione degli infissi, soltanto uno dei due benefici. La scelta dipende principalmente dalla tipologia dell’immobile, dall’uso a cui è destinato e dai requisiti tecnici dei nuovi serramenti. Se i nuovi infissi rispettano i parametri di trasmittanza richiesti dall’Ecobonus, conviene in genere optare per quest’ultimo nel caso di seconde case o immobili non residenziali; per le abitazioni principali di proprietà, invece, le due aliquote si equivalgono al 50%.

TIPO DI INTERVENTO

A CHI SPETTA

DETRAZIONE 2026

LIMITE SPESA

Bonus Casa (sostituzione infissi)

Proprietario/diritto reale — abitazione principale

50%

96.000 €

Bonus Casa (sostituzione infissi)

Altri casi (seconde case, locatari, comodatari)

36%

96.000 €

Ecobonus (infissi con miglioramento energetico)

Persone fisiche e soggetti IRES — immobili residenziali e non

50%

60.000 €

IVA agevolata su posa e fornitura infissi

Interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su abitazioni

IVA al 10%

Nessun limite

Nota: le detrazioni al 50% sono valide fino al 31 dicembre 2026. Bonus Casa ed Ecobonus non sono cumulabili per le stesse spese: è possibile richiedere solo uno dei due benefici per ciascun intervento.

Quali Infissi e Serramenti Rientrano nelle Agevolazioni

L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali. Per l’Ecobonus il perimetro è più ampio e comprende anche gli immobili non residenziali. Rientrano specificamente nelle agevolazioni i seguenti prodotti e interventi:

  • Finestre e portefinestre (PVC, alluminio, legno, legno-alluminio) comprensive di infissi, con sostituzione dell’esistente
  • Finestre per tetti e lucernari, purché sostitutive di elementi già presenti
  • Porte d’ingresso e portoncini blindati, se delimitano un volume riscaldato verso l’esterno
  • Porte di servizio e porte scorrevoli vetrate con miglioramento dell’efficienza energetica
  • Tapparelle, persiane, avvolgibili e relativi cassonetti, se installati contestualmente alla sostituzione delle finestre (Ecobonus)
  • Veneziane esterne e frangisole, nella categoria schermature solari dell’Ecobonus
  • Tende da sole, pergole bioclimatiche e schermature solari, nell’ambito di interventi di ristrutturazione (Bonus Casa)
  • Sostituzione e integrazione dei componenti vetrati (vetri a bassa emissività, doppio o triplo vetro)
  • Vetrate panoramiche amovibili (VPA) che non costituiscono volume aggiuntivo

Per accedere all’Ecobonus, i nuovi infissi devono rispettare precisi requisiti tecnici: il serramento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, e i nuovi prodotti devono garantire una trasmittanza termica (Uw) inferiore ai valori limite stabiliti dal Decreto del 6 agosto 2020, differenziati per zona climatica. L’intervento deve riguardare esclusivamente la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione. È fondamentale che le schede tecniche dei prodotti acquistati contengano la marcatura CE.

Oltre alle spese per l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali, è possibile portare in detrazione anche le spese di progettazione e le prestazioni professionali, i compensi per perizie e sopralluoghi, l’IVA (se non detraibile), l’imposta di bollo, i diritti per concessioni e autorizzazioni, e gli oneri di urbanizzazione. Non sono invece detraibili le spese di trasloco e di custodia dei mobili durante i lavori.

Il Limite per i Contribuenti con Reddito Superiore a 75.000 Euro

La legge di bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, un limite complessivo agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro (articolo 16-ter del TUIR). L’importo massimo ammesso in detrazione si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente variabile in base alla presenza di figli fiscalmente a carico. L’importo base è pari a 14.000 euro per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, e a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.

Il coefficiente è 0,50 in assenza di figli a carico, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1,00 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità accertata. Le spese per gli interventi edilizi, inclusa la sostituzione di infissi, rientrano nel calcolo di questo tetto. Ad esempio, un contribuente con reddito di 80.000 euro senza figli a carico potrà portare in detrazione oneri complessivi per un massimo di 7.000 euro (14.000 × 0,50). È esclusa dal calcolo del plafond qualsiasi rata residua di spese detraibili per bonus edilizi pagate fino al 31 dicembre 2024.

Come Pagare e Quali Documenti Conservare

Per usufruire sia del Bonus Casa sia dell’Ecobonus è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche online), comunemente chiamato bonifico parlante. Dal bonifico devono risultare chiaramente: la causale del versamento con riferimento alla norma agevolativa (per il Bonus Casa: art. 16-bis del TUIR; per l’Ecobonus: art. 14 del D.L. n. 63/2013), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, e il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Al momento dell’accredito, banche e Poste Italiane applicano una ritenuta d’acconto dell’11% nei confronti dell’impresa esecutrice.

Per l’Ecobonus, oltre agli adempimenti ordinari, è obbligatorio trasmettere all’ENEA la documentazione relativa ai lavori effettuati entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attraverso il portale detrazionifiscali.enea.it. La scheda descrittiva da compilare richiede i dati anagrafici del beneficiario, i dati dell’immobile, la tipologia di intervento, le caratteristiche del serramento (trasmittanza termica del vecchio e del nuovo infisso, tipo di telaio e vetro) e le spese sostenute. L’ENEA invierà una email di conferma con il numero di riferimento della pratica.

Quando Si Trasferisce la Detrazione

Se cambia la titolarità dell’immobile prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione (10 anni), le quote non ancora usufruite seguono regole precise. In caso di vendita, il diritto alle quote residue si trasferisce automaticamente all’acquirente (se persona fisica), salvo diverso accordo delle parti nell’atto notarile: il venditore può quindi scegliere di trattenere le rate ancora da usufruire, purché lo dichiari espressamente nell’atto. La medesima regola si applica alle donazioni e alle permute.

In caso di decesso del beneficiario, la detrazione residua si trasferisce esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tale condizione deve sussistere non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma per ciascun anno in cui si intende fruire delle rate residue. Le quote residue non si trasferiscono invece quando la detrazione spetta al detentore dell’immobile (inquilino, comodatario o familiare convivente): questi conserva il diritto anche dopo la cessazione della detenzione, potendo continuare a portare in detrazione le rate annuali rimanenti.

L’Agevolazione IVA sulla Fornitura e Posa degli Infissi

Per gli interventi di sostituzione di infissi, serramenti, porte e finestre è possibile usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 10%, un’agevolazione che si aggiunge alle detrazioni IRPEF e che riduce il costo dell’intervento già al momento del pagamento, senza dover attendere il rimborso in dichiarazione dei redditi.

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative, l’IVA ridotta al 10% si applica sulle prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori. Sui beni forniti nell’ambito del contratto di appalto, invece, si applica una regola speciale per i cosiddetti beni di valore significativo. Gli infissi esterni e interni rientrano esplicitamente nell’elenco dei beni significativi individuato dal decreto del 29 dicembre 1999, insieme ad ascensori e montacarichi, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.

Per i beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il costo dei beni stessi. Sul valore residuo dei beni si applica invece l’aliquota ordinaria del 22%. A titolo di esempio: se un intervento di sostituzione finestre ha un costo totale di 10.000 euro, di cui 4.000 di manodopera e 6.000 di infissi, l’IVA al 10% si applica su 4.000 euro, mentre sui restanti 2.000 euro di valore residuo degli infissi si applica l’IVA al 22%. La fattura emessa dall’impresa deve specificare sia l’oggetto della prestazione sia il valore degli infissi forniti.

Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, invece, l’IVA al 10% si applica in modo più ampio: sia sulle prestazioni di servizi sia sull’acquisto di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi, incluse le porte, gli infissi esterni, i serramenti e le finestre. In questo caso non si applica la regola dei beni significativi e l’agevolazione copre l’intero valore dei prodotti installati.

L’IVA agevolata al 10% non si può invece applicare ai materiali acquistati direttamente dal committente (senza impresa installatrice), alle prestazioni professionali, né alle prestazioni rese in esecuzione di subappalti: in quest’ultimo caso la ditta subappaltatrice fattura all’impresa principale con IVA al 22%, ed è l’impresa principale a fatturare al committente con IVA al 10%.

La Detrazione per Acquisto di Immobili Già Ristrutturati

Una forma di agevolazione meno nota ma particolarmente interessante riguarda chi acquista un’unità abitativa facente parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. In questo caso il nuovo proprietario può beneficiare della detrazione IRPEF senza dover effettuare personalmente i lavori, a condizione che gli interventi abbiano riguardato l’intero fabbricato e siano stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, o da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

L’agevolazione si calcola non sulle spese effettive di ristrutturazione, ma su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (IVA inclusa), con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. A titolo di esempio: chi acquista un’abitazione principale nel 2026 al prezzo di 200.000 euro calcola la detrazione su 50.000 euro (25% di 200.000), con un’aliquota del 50%, ottenendo una detrazione totale di 25.000 euro ripartita in 10 rate annuali da 2.500 euro.

Per beneficiare dell’agevolazione non è necessario il pagamento tramite bonifico: è sufficiente conservare l’atto di acquisto o il preliminare di vendita registrato. Se gli atti non riportano la data di ultimazione dei lavori o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all’impresa di costruzione una dichiarazione che attesti le condizioni richieste.

La Detrazione degli Interessi Passivi sui Mutui per Ristrutturare Casa

Chi ristruttura la propria abitazione principale ricorrendo a un mutuo ipotecario può beneficiare di un’ulteriore agevolazione: la detrazione del 19% degli interessi passivi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro, il che significa una detrazione massima di circa 490 euro annui. L’agevolazione si applica ai mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale. Questa detrazione è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione degli infissi: è quindi possibile detrarre contemporaneamente sia il 50% dei costi dei lavori sia il 19% degli interessi sul mutuo utilizzato per finanziarli.

Le condizioni necessarie per richiedere la detrazione sono tre: il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori o nei 18 mesi successivi; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’immobile. Il diritto alla detrazione viene meno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, con l’eccezione dei trasferimenti per motivi di lavoro.

Riepilogo di Tutte le Agevolazioni Fiscali per Infissi e Serramenti nel 2026

La tabella seguente riepiloga in modo sintetico tutte le agevolazioni fiscali disponibili nel 2026 per chi interviene sugli infissi, serramenti, finestre, porte e sistemi di schermatura solare del proprio immobile, con le relative percentuali, limiti di spesa e scadenze.

AGEVOLAZIONE

INTERVENTI AMMESSI

BENEFICIO FISCALE

LIMITE SPESA

SCADENZA

IVA agevolata — manutenzione ordinaria/straordinaria

Sostituzione infissi, serramenti, tapparelle su abitazioni residenziali

IVA 10% su prestazioni di servizi

Nessun limite

Nessuna

IVA agevolata — restauro e ristrutturazione

Infissi, serramenti e beni finiti nell’ambito di restauro/ristrutturazione

IVA 10% su servizi e beni finiti

Nessun limite

Nessuna

Ecobonus — infissi con miglioramento energetico

Sostituzione infissi, portefinestre, tapparelle, veneziane con miglioramento trasmittanza Uw

Detrazione IRPEF/IRES 50%

60.000 €

31/12/2026

Bonus Casa — abitazione principale

Manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione — proprietario/diritto reale

Detrazione IRPEF 50%

96.000 €

31/12/2026

Bonus Casa — altri casi

Seconde case, locatari, comodatari, familiari conviventi non proprietari

Detrazione IRPEF 36%

96.000 €

31/12/2026

Interessi passivi su mutui per ristrutturazione

Mutui ipotecari dal 1998 per ristrutturazione/costruzione abitazione principale

Detrazione IRPEF 19%

Max 2.582 €

Nessuna

Nota: Bonus Casa ed Ecobonus non sono cumulabili per le stesse spese. L’IVA agevolata al 10% si applica in aggiunta alle detrazioni IRPEF.

Documenti da Conservare per Ottenere le Detrazioni

Per non perdere il diritto alle detrazioni in caso di controllo fiscale, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai lavori effettuati. I contribuenti che usufruiscono del Bonus Casa o dell’Ecobonus per la sostituzione di infissi devono conservare i seguenti documenti:

  • Ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento dei lavori (bonifico parlante con causale, codice fiscale beneficiario e P. IVA impresa)
  • Fatture o ricevute fiscali dell’impresa installatrice relative alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi
  • Schede tecniche dei prodotti installati, con indicazione della trasmittanza termica (Uw) e della marchiatura CE (obbligatoria per l’Ecobonus)
  • Documentazione catastale dell’immobile (visura o domanda di accatastamento se l’immobile non è ancora censito)
  • Ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
  • Abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente (CILA, SCIA, permesso di costruire) o, se non richieste, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • Per interventi su parti comuni condominiali: delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • Per l’Ecobonus: ricevuta di trasmissione all’ENEA della scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla fine dei lavori
  • Per l’Ecobonus: asseverazione del tecnico abilitato o dichiarazione del produttore attestante il rispetto dei valori di trasmittanza termica richiesti

Questi documenti potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi. È consigliabile conservarli per almeno 10 anni dall’ultimo anno in cui si è usufruito della detrazione, ovvero per tutta la durata del periodo di fruizione delle rate annuali.

PerchÈ scegliere Coges infissi?

Perché scegliere Coges Infissi? Da oltre 40 anni realizziamo soluzioni su misura che uniscono design, comfort ed efficienza energetica. Ti supportiamo in ogni fase: dalla consulenza e scelta degli infissi fino all’assistenza post-vendita. Qualità dei materiali, affidabilità e durata ci rendono un punto di riferimento. Richiedi subito un preventivo gratuito

CONTATTA COGES INFISSI ORA!

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Nome
Privacy
=

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *