Bonus casa 2026: ristrutturazioni edilizie, bonus sicurezza e tutte le agevolazioni fiscali

Bonus casa 2026: ristrutturazioni edilizie, bonus sicurezza e tutte le agevolazioni fiscali – Parte 1

Il Bonus Casa e il Bonus Infissi 2026: di cosa si tratta

Chi decide di sostituire finestre, porte, serramenti, tapparelle o altri infissi nel 2026 può beneficiare di importanti agevolazioni fiscali previste dallo Stato. Le due principali sono il Bonus Casa e l’Ecobonus, comunemente chiamato Bonus Infissi quando applicato alla sostituzione di serramenti. Entrambe permettono di recuperare fino al 50% della spesa sostenuta, ma con regole, requisiti e limiti diversi che è fondamentale conoscere prima di avviare i lavori.

Il Bonus Casa è disciplinato dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e consiste in una detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Rientra in questa categoria anche la sostituzione di infissi, porte e serramenti, purché l’intervento non si limiti a una semplice manutenzione ordinaria ma comporti un miglioramento qualitativo del componente. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha effettivamente sostenuto le spese.

L’Ecobonus, invece, introdotto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), è una detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti) è specificamente dedicato agli interventi di efficienza energetica ed è valido sia ai fini IRPEF (per le persone fisiche) sia ai fini IRES (per le società). Per la sostituzione di infissi, portefinestre, tapparelle, veneziane e cassonetti che migliorino la trasmittanza termica dell’edificio, l’Ecobonus prevede una detrazione fino al 50% su una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare. I nuovi serramenti devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica (Uw) indicati dal Decreto sull’Ecobonus del 6 agosto 2020, e l’intervento deve riguardare la sostituzione di elementi già esistenti, non una nuova installazione.

Chi Può Usufruire delle Detrazioni

Possono usufruire del Bonus Casa tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento: titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie, detentori come locatari o comodatari purché in possesso del consenso del proprietario, soci di cooperative, imprenditori individuali per gli immobili non strumentali, nonché soggetti che producono redditi in forma associata.

Hanno diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, e il convivente di fatto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016. La detrazione spetta perfino al futuro acquirente che abbia stipulato un compromesso regolarmente registrato, sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua i lavori a proprio carico. Tutti questi soggetti devono essere intestatari di bonifici e fatture.

Per l’Ecobonus la platea è ancora più ampia: possono beneficiarne non solo le persone fisiche ma anche i soggetti IRES, come le società, e le associazioni tra professionisti, a condizione che posseggano o detengano l’immobile oggetto dell’intervento. L’Ecobonus si applica sia agli immobili residenziali sia a quelli non residenziali, il che lo rende particolarmente interessante anche per attività commerciali e professionali.

Le Percentuali di Detrazione e i Limiti di Spesa nel 2026

Grazie alla proroga introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), le aliquote del Bonus Casa sono state confermate anche per l’anno in corso. Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione è del 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale dai titolari di un diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità stessa. Negli altri casi — seconde case, affittuari, comodatari, familiari conviventi non proprietari — l’aliquota si riduce al 36%, sempre con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per l’Ecobonus applicato alla sostituzione di infissi e serramenti, la detrazione è del 50% su una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile (prima casa, seconda casa, immobile commerciale). Questo rende l’Ecobonus particolarmente vantaggioso per chi non destina l’immobile ad abitazione principale e che con il solo Bonus Casa avrebbe diritto alla percentuale ridotta del 36%.

È importante sottolineare che le due agevolazioni non sono cumulabili per le stesse spese: il contribuente può scegliere di richiedere, per la sostituzione degli infissi, soltanto uno dei due benefici. La scelta dipende principalmente dalla tipologia dell’immobile, dall’uso a cui è destinato e dai requisiti tecnici dei nuovi serramenti. Se i nuovi infissi rispettano i parametri di trasmittanza richiesti dall’Ecobonus, conviene in genere optare per quest’ultimo nel caso di seconde case o immobili non residenziali; per le abitazioni principali di proprietà, invece, le due aliquote si equivalgono al 50%.

TIPO DI INTERVENTO

A CHI SPETTA

DETRAZIONE 2026

LIMITE SPESA

Bonus Casa (sostituzione infissi)

Proprietario/diritto reale — abitazione principale

50%

96.000 €

Bonus Casa (sostituzione infissi)

Altri casi (seconde case, locatari, comodatari)

36%

96.000 €

Ecobonus (infissi con miglioramento energetico)

Persone fisiche e soggetti IRES — immobili residenziali e non

50%

60.000 €

IVA agevolata su posa e fornitura infissi

Interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su abitazioni

IVA al 10%

Nessun limite

Nota: le detrazioni al 50% sono valide fino al 31 dicembre 2026. Bonus Casa ed Ecobonus non sono cumulabili per le stesse spese: è possibile richiedere solo uno dei due benefici per ciascun intervento.

Quali Infissi e Serramenti Rientrano nelle Agevolazioni

L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali. Per l’Ecobonus il perimetro è più ampio e comprende anche gli immobili non residenziali. Rientrano specificamente nelle agevolazioni i seguenti prodotti e interventi:

  • Finestre e portefinestre (PVC, alluminio, legno, legno-alluminio) comprensive di infissi, con sostituzione dell’esistente
  • Finestre per tetti e lucernari, purché sostitutive di elementi già presenti
  • Porte d’ingresso e portoncini blindati, se delimitano un volume riscaldato verso l’esterno
  • Porte di servizio e porte scorrevoli vetrate con miglioramento dell’efficienza energetica
  • Tapparelle, persiane, avvolgibili e relativi cassonetti, se installati contestualmente alla sostituzione delle finestre (Ecobonus)
  • Veneziane esterne e frangisole, nella categoria schermature solari dell’Ecobonus
  • Tende da sole, pergole bioclimatiche e schermature solari, nell’ambito di interventi di ristrutturazione (Bonus Casa)
  • Sostituzione e integrazione dei componenti vetrati (vetri a bassa emissività, doppio o triplo vetro)
  • Vetrate panoramiche amovibili (VPA) che non costituiscono volume aggiuntivo

Per accedere all’Ecobonus, i nuovi infissi devono rispettare precisi requisiti tecnici: il serramento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, e i nuovi prodotti devono garantire una trasmittanza termica (Uw) inferiore ai valori limite stabiliti dal Decreto del 6 agosto 2020, differenziati per zona climatica. L’intervento deve riguardare esclusivamente la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione. È fondamentale che le schede tecniche dei prodotti acquistati contengano la marcatura CE.

Oltre alle spese per l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali, è possibile portare in detrazione anche le spese di progettazione e le prestazioni professionali, i compensi per perizie e sopralluoghi, l’IVA (se non detraibile), l’imposta di bollo, i diritti per concessioni e autorizzazioni, e gli oneri di urbanizzazione. Non sono invece detraibili le spese di trasloco e di custodia dei mobili durante i lavori.

Il Limite per i Contribuenti con Reddito Superiore a 75.000 Euro

La legge di bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, un limite complessivo agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro (articolo 16-ter del TUIR). L’importo massimo ammesso in detrazione si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente variabile in base alla presenza di figli fiscalmente a carico. L’importo base è pari a 14.000 euro per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, e a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.

Il coefficiente è 0,50 in assenza di figli a carico, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1,00 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità accertata. Le spese per gli interventi edilizi, inclusa la sostituzione di infissi, rientrano nel calcolo di questo tetto. Ad esempio, un contribuente con reddito di 80.000 euro senza figli a carico potrà portare in detrazione oneri complessivi per un massimo di 7.000 euro (14.000 × 0,50). È esclusa dal calcolo del plafond qualsiasi rata residua di spese detraibili per bonus edilizi pagate fino al 31 dicembre 2024.

Come Pagare e Quali Documenti Conservare

Per usufruire sia del Bonus Casa sia dell’Ecobonus è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche online), comunemente chiamato bonifico parlante. Dal bonifico devono risultare chiaramente: la causale del versamento con riferimento alla norma agevolativa (per il Bonus Casa: art. 16-bis del TUIR; per l’Ecobonus: art. 14 del D.L. n. 63/2013), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, e il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Al momento dell’accredito, banche e Poste Italiane applicano una ritenuta d’acconto dell’11% nei confronti dell’impresa esecutrice.

Per l’Ecobonus, oltre agli adempimenti ordinari, è obbligatorio trasmettere all’ENEA la documentazione relativa ai lavori effettuati entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attraverso il portale detrazionifiscali.enea.it. La scheda descrittiva da compilare richiede i dati anagrafici del beneficiario, i dati dell’immobile, la tipologia di intervento, le caratteristiche del serramento (trasmittanza termica del vecchio e del nuovo infisso, tipo di telaio e vetro) e le spese sostenute. L’ENEA invierà una email di conferma con il numero di riferimento della pratica.

Quando Si Trasferisce la Detrazione

Se cambia la titolarità dell’immobile prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione (10 anni), le quote non ancora usufruite seguono regole precise. In caso di vendita, il diritto alle quote residue si trasferisce automaticamente all’acquirente (se persona fisica), salvo diverso accordo delle parti nell’atto notarile: il venditore può quindi scegliere di trattenere le rate ancora da usufruire, purché lo dichiari espressamente nell’atto. La medesima regola si applica alle donazioni e alle permute.

In caso di decesso del beneficiario, la detrazione residua si trasferisce esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tale condizione deve sussistere non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma per ciascun anno in cui si intende fruire delle rate residue. Le quote residue non si trasferiscono invece quando la detrazione spetta al detentore dell’immobile (inquilino, comodatario o familiare convivente): questi conserva il diritto anche dopo la cessazione della detenzione, potendo continuare a portare in detrazione le rate annuali rimanenti.

 

Leggi la parte 2 sul bonus casa 2026

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